La percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario del bonus bici e monopattino elettrico è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta doveva essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022.
Con provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta spettante (ex art. 44, comma 1-septies, del decreto Rilancio) per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il decreto Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022, emanato ai sensi del D.M. 21 settembre 2021, l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, il provvedimento del 28 gennaio 2022 prevede che:
- l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
- ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
- la percentuale è ottenuta in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al limite di spesa di 5 milioni di euro.
Con il provvedimento del 23 maggio 2022, l’Agenzia ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Ipsoa - 23/05/2022